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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 23/09/2002
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Senaf S.r.l. – Tecniche Nuove S.p.A. – Contents S.r.l. - E.T.M. S.r.l. / M.A.
IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA UNITÀ E MUTAMENTO DI MANSIONI DI UNA LAVORATRICE IN SEGUITO ALLA SUA PARTECIPAZIONE A SCIOPERI


La vicenda prendeva spunto dal provvedimento con cui veniva disposto il trasferimento di una lavoratrice, aderente ala FISAC-CGIL - immediatamente successivo alla partecipazione della stessa ad una serie di scioperi proclamati dalle OO.SS. di categoria - dalla agenzia c.d. «leggera» di Carisbo di via Guerrazzi, dove ella svolgeva funzioni di Responsabile, alla filiale della stessa Carisbo di Anzola Emilia, con mansioni di personal banker.

In particolare, in seguito alla adesione al primo di una serie di scioperi proclamati dalle OO.SS. per il rinnovo del contratto di lavoro, la lavoratrice veniva raggiunta telefonicamente dal suo responsabile di area il quale le comunicava che non avrebbe tollerato una ulteriore chiusura totale dell’agenzia cui ella era addetta per sciopero – unica tra tutte le agenzie di Bologna - e le rammentava che l’adesione allo sciopero non era ritenuta consona alla figura di responsabile assegnatale. A fronte delle obiezioni della lavoratrice che sosteneva di aver correttamente adempiuto a tutte le procedure previste per il corretto esercizio del diritto di sciopero e manifestava la ferma intenzione di continuare ad esercitare tale diritto, il responsabile di area le ribadiva che, in tal caso, il suo comportamento sarebbe stato oggetto di valutazione negativa da parte dell’azienda. La lavoratrice tornava ad astenersi dal lavoro in occasione di un nuovo sciopero proclamato dai sindacati di categoria e qualche giorno dopo, nel corso di una assemblea dei lavoratori Carisbo ella prendeva la parola, rendendo note a tutti i presenti le pressioni e le intimidazioni di cui era stata fatta oggetto da quando veniva nominata responsabile dell’agenzia ed in particolare in occasione dei recenti scioperi, rappresentando le proprie difficoltà ad esercitare i diritti sindacali. Veniva proclamata una ulteriore astensione dal lavoro cui la lavoratrice tornava ad aderire, insieme agli altri addetti alla filiale.

Solo qualche giorno dopo, le veniva comunicato il provvedimento di trasferimento ad altra unità operativa e di variazione delle mansioni.

Veniva dapprima impugnato il provvedimento di trasferimento con ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto assunto in violazione dell’art. 15 dello Stat. Lav. e contemporaneamente FISAC-CGIL territoriale e la FALCRI proponevano ricorso ex art. 28, vertente sulle medesime circostanze dedotte col ricorso d’urgenza, segnalando inoltre che da tempo l’azienda poneva in atto comportamenti tesi a condizionare pesantemente l’esercizio dei diritti sindacali, ed in particolare l’adesione dei lavoratori alle iniziative di sciopero indette nelle più varie occasioni. Il Giudice, ritenuta la connessione dei fatti delle due cause, svolgeva una unica ed approfondita istruttoria, all’esito della quale pronunciava la nullità del provvedimento di trasferimento e di mutamento delle mansioni, in quanto sotteso non da ragioni organizzative ed industriali ma, piuttosto, da «un motivo diverso, occulto, non dichiarabile perché ingiustificato», ravvisabile nella «partecipazione, in qualità di responsabile agli scioperi del…, accompagnata dalla dichiarata intenzione di esercitare anche per il futuro tale suo diritto».

Il Giudice respingeva anche l’eccezione sollevata dalla società convenuta, secondo la quale non vi sarebbe stata legittimazione passiva in capo alla FALCRI - in virtù della appartenenza della lavoratrice alla FISAC-CGIL - considerando che il comportamento denunciato si poneva come lesivo dei diritti sindacali di tutti i lavoratori poiché ne subordinava la possibilità di accedere ad un determinato ruolo, alla disponibilità degli stessi a rinunciare all’esercizio del diritto di sciopero, integrando un comportamento lesivo delle prerogative sindacali di tutti i lavoratori a prescindere dalla sigla di appartenenza.